Ricorso per conflitto di attribuzione del presidente della  regione
 dell'Umbria,  residente  in Perugia, rappresentato e difeso dall'avv.
 Gaetano Ardizzone e domiciliato in Roma, via  Maria  Cristina  n.  8,
 presso  lo  studio  dell'avv. Goffredo Gobbi, per procura in calce al
 presente atto, contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 presso  l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, per l'annullamento
 della  circolare   11   marzo   1993,   n.   D/349,   del   Ministero
 dell'agricoltura   e   delle   foreste,   pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale,  supplemento  ordinario  al  n.  67  del  22  marzo  1993,
 contenente   disposizioni  applicative  della  normativa  comunitaria
 concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di  alcuni
 seminativi,  per  violazione degli artt. 117, 118 e nei limiti in cui
 soccorre, dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione.
    Come  e'  noto,  con reg. C.E.E. n. 1765/1992 del consiglio del 30
 giugno 1992, la comunita' ha radicalmente mutato il regime  di  aiuti
 ai coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche, secondo il
 principio  del  sostegno  ai redditi, in luogo di quello del sostegno
 alla mera produzione.
    Secondo  il  regolamento  l'aiuto  ai  produttori  considerati  si
 determina infatti secondo i seguenti criteri:
       a)  lo  sdoppiamento  di due quote del reddito agricolo, di cui
 una assicurata dall'aiuto comunitario mediante una compensazione  per
 ettaro;
       b)  la  determinazione della compensazione per ettaro o su base
 forfettaria (produzione media predeterminata  per  superficie)  o  in
 relazione alla specifica coltura;
       c)  conseguente  necessaria determinazione di una superficie di
 base (area di base);
       d) incentivazione finanziata a non  coltivare  una  determinata
 percentuale minima della superficie aziendale a "seminativo", secondo
 un  criterio di rotazione, con la facolta' incentivata di eccedere il
 minimo di messa a riposo;
       e) facolta' di utilizzare i terreni  sub  d)  per  colture  non
 destinate a usi alimentari.
    Come  risulta evidente i nuovi criteri per stabilire gli aiuti, di
 cui  si  tratta,  comportano  un'accurato  controllo   dell'effettiva
 struttura   dell'azienda  agricola,  la  quale  per  ottenere  quanto
 previsto dal regolamento deve  presentare  all'Aima  una  dettagliata
 domanda,   ove   devono   essere  riportati  i  dati  necessari,  per
 l'applicazione in sede  di  liquidazione  dei  criteri  previsti  dal
 regolamento  C.E.E.  cosi'  come  del  resto  risulta dalla circolare
 impugnata, con la quale sono stati approvati i modelli di domanda.
    Nella suddetta circolare si  dispone  altresi'  che  tali  domande
 vanno  trasmesse  all'Aima (p. 4, lett. b)) in duplice copia, perche'
 l'ente suddetto deve trasmettere una copia alle regioni  (assessorato
 regionale dell'agricoltura) presso cui l'azienda agricola richiedente
 ha sede al fine del successivo espletamento dei controlli (p. 5).
    I  controlli  consistono  in  sopralluoghi  aziendali  programmati
 dall'Amministrazione centrale, cui dovra' provvedere, come si  desume
 dalla  circolare,  la  regione  "competente" per territorio (p. 7 e 8
 della circolare stessa).
    Tanto si desume dal tenore dell'atto impugnato, dal quale  risulta
 come  l'attribuzione  alle regioni trova la sua fonte esclusiva nella
 circolare, con cio' violando gli artt. 117 e 118 poiche'  attribuisce
 alle  regioni  stesse  funzioni  riservate  per  legge allo Stato, in
 attuazione del primo comma dei richiamati artt. 117  e  118,  nonche'
 per  violazione  dell'art.  14  della  Costituzione,  secondo e terzo
 comma, con la parte di circolare con la quale si vuole attribuire  un
 potere  di sopralluogo alle regioni stesse, in assenza di una precisa
 disciplina  legislativa  che  disciplini  l'esercizio  del   suddetto
 potere.
    L'atto, essendo lesivo delle competenze delle regioni, attribuendo
 loro  l'esercizio di funzioni e poteri che alla stessa non competono,
 e' illegittimo e pertanto origina conflitto di  attribuzioni  fra  lo
 Stato e la regione dell'Umbria per i seguenti
                              M O T I V I
    I.  -  Violazione  degli  artt.  117  e 118 della Costituzione, in
 relazione a quanto stabilito dagli artt. 71, lett. b), e 77, lett. b)
 del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.
    Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 616/1977  "son  di  competenza
 dello  Stato"  le  funzioni  amministrative concernenti, tra l'altro,
 "lett. b): gli interventi di interesse nazionale per  la  regolazione
 del mercato agricolo".
    Nel   successivo   art.  77  e'  previsto  che  l'esercizio  delle
 amministrative  concernenti  l'attuazione  degli  interventi  per  la
 regolazione dei mercati e' delegato alla regione, fatta eccezione per
 quelli che non siano riservati all'Aima.
    A  sua  volta,  la  legge n. 610 del 14 agosto 1982 (riordinamento
 dell'Aima)  prevede  nell'art.  3,  lett.   e),   che   l'Aima   curi
 l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni
 di   prezzo,   compensazioni   finanziarie   e  simili  disposte  dai
 regolamenti  della  C.E.E.  relativi  all'organizzazione  comune  dei
 mercati  agricoli.  Per  tali  attivita'  l'Aima puo' avvalersi della
 collaborazione  delle   regioni,   stipulando   con   loro   apposite
 convenzioni di durata anche pluriennale.
    Dalla   disciplina  legislativa  considerata  emerge  con  estrema
 chiarezza come lo Stato, per un verso,  si  sia  riservato  ai  sensi
 dell'art.  117  della  Costituzione  le  funzioni  amministrative  di
 regolazione dei mercati agricoli, delegando nel contempo  (cfr.  art.
 77  del  d.P.R.  n.  616)  l'attuazione  delle  stesse  alle regioni,
 eccezion fatta,  tuttavia,  di  quelle  riservate  all'Aima;  inoltre
 risulta  che la cura delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno
 ricomprese quelle di cui si discute, e' attribuita in  via  esclusiva
 all'Aima,  tant'e'  che  all'ente  in  questione vanno indirizzate le
 domande per ottenere gli aiuti finanziari previsti nel reg. C.E.E. n.
 1765/92.
    L'attribuzione  delle  competenze  di  controllo   alle   regioni,
 effettuate  con  circolari,  viola  dunque il riparto di attribuzioni
 effettuato ex artt. 117 e 118 della Costituzione, e che e'  stato  in
 concreto  tradotto dalla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 616/1977;
 per altro verso, viola l'art. 118, secondo comma, nella parte in  cui
 pretende  di  derogare  con  circolare  a  un riparto di attribuzioni
 stabilito con legge, rendendo cosi' palese l'invasione di  competenze
 statali   sull'ordinamento   regionale,  quale  risulta  dal  vigente
 diritto, che si traduce nell'obbligo imposto alle regioni  stesse  di
 operare in materia di competenze riservate, in palese dispregio degli
 artt. 117 e 118 della Costituzione.
    Per  altro  verso,  considerando quanto previsto nell'art. 3 della
 legge n. 610/1982, lett. e) si puo'  fondatamente  presumere  che  lo
 Stato  non  abbia  potere  alcuno  in  ordine  alla  disciplina della
 funzione, che ha delegato all'Aima. Quest'ultimo ente  secondo  legge
 vigente  sembra  infatti essere titolare del potere di organizzazione
 relativo agli interventi nel mercato.
    II. - Violazione  dell'art.  14,  secondo  e  terzo  comma,  della
 Costituzione.
    Tale  violazione  emerge  con  chiarezza  in  quella  parte  della
 circolare impugnata, con la quale si vuole attribuire alle regioni il
 potere di sopralluogo nelle aziende agricole, al fine di  controllare
 la  veridicita'  delle dichiarazioni, rese dagli imprenditori al fine
 di ottenere le compensazioni C.E.E.
    Trattasi  dunque da parte delle regioni di esercitare un potere di
 accesso e/o comunque di accertamento  che  ricade  sotto  il  dettato
 dell'art.  14,  secondo  e  terzo  comma, e come tale dovrebbe essere
 attribuito alle regioni con legge, anche di natura speciale.
    Sicuramente non e' sulla base di  una  circolare  che  le  regioni
 potranno esercitare il suddetto potere, per cui nella sostanza, anche
 sotto  questo  profilo  si deve trarne l'ineluttabile conseguenza per
 cui sono gli organi di polizia  giudiziaria  o  amministrativa  dello
 Stato  preposti  al controllo del mercato agricolo o aventi poteri in
 materia economica e dover  esercitare  i  controlli  richiesti  dallo
 Stato alle regioni.