Ricorso per conflitto di attribuzione del presidente della regione dell'Umbria, residente in Perugia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Ardizzone e domiciliato in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi, per procura in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, per l'annullamento della circolare 11 marzo 1993, n. D/349, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n. 67 del 22 marzo 1993, contenente disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di alcuni seminativi, per violazione degli artt. 117, 118 e nei limiti in cui soccorre, dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione. Come e' noto, con reg. C.E.E. n. 1765/1992 del consiglio del 30 giugno 1992, la comunita' ha radicalmente mutato il regime di aiuti ai coltivatori di cereali, semi oleosi e piante proteiche, secondo il principio del sostegno ai redditi, in luogo di quello del sostegno alla mera produzione. Secondo il regolamento l'aiuto ai produttori considerati si determina infatti secondo i seguenti criteri: a) lo sdoppiamento di due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dall'aiuto comunitario mediante una compensazione per ettaro; b) la determinazione della compensazione per ettaro o su base forfettaria (produzione media predeterminata per superficie) o in relazione alla specifica coltura; c) conseguente necessaria determinazione di una superficie di base (area di base); d) incentivazione finanziata a non coltivare una determinata percentuale minima della superficie aziendale a "seminativo", secondo un criterio di rotazione, con la facolta' incentivata di eccedere il minimo di messa a riposo; e) facolta' di utilizzare i terreni sub d) per colture non destinate a usi alimentari. Come risulta evidente i nuovi criteri per stabilire gli aiuti, di cui si tratta, comportano un'accurato controllo dell'effettiva struttura dell'azienda agricola, la quale per ottenere quanto previsto dal regolamento deve presentare all'Aima una dettagliata domanda, ove devono essere riportati i dati necessari, per l'applicazione in sede di liquidazione dei criteri previsti dal regolamento C.E.E. cosi' come del resto risulta dalla circolare impugnata, con la quale sono stati approvati i modelli di domanda. Nella suddetta circolare si dispone altresi' che tali domande vanno trasmesse all'Aima (p. 4, lett. b)) in duplice copia, perche' l'ente suddetto deve trasmettere una copia alle regioni (assessorato regionale dell'agricoltura) presso cui l'azienda agricola richiedente ha sede al fine del successivo espletamento dei controlli (p. 5). I controlli consistono in sopralluoghi aziendali programmati dall'Amministrazione centrale, cui dovra' provvedere, come si desume dalla circolare, la regione "competente" per territorio (p. 7 e 8 della circolare stessa). Tanto si desume dal tenore dell'atto impugnato, dal quale risulta come l'attribuzione alle regioni trova la sua fonte esclusiva nella circolare, con cio' violando gli artt. 117 e 118 poiche' attribuisce alle regioni stesse funzioni riservate per legge allo Stato, in attuazione del primo comma dei richiamati artt. 117 e 118, nonche' per violazione dell'art. 14 della Costituzione, secondo e terzo comma, con la parte di circolare con la quale si vuole attribuire un potere di sopralluogo alle regioni stesse, in assenza di una precisa disciplina legislativa che disciplini l'esercizio del suddetto potere. L'atto, essendo lesivo delle competenze delle regioni, attribuendo loro l'esercizio di funzioni e poteri che alla stessa non competono, e' illegittimo e pertanto origina conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la regione dell'Umbria per i seguenti M O T I V I I. - Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione a quanto stabilito dagli artt. 71, lett. b), e 77, lett. b) del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 616/1977 "son di competenza dello Stato" le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, "lett. b): gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo". Nel successivo art. 77 e' previsto che l'esercizio delle amministrative concernenti l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati e' delegato alla regione, fatta eccezione per quelli che non siano riservati all'Aima. A sua volta, la legge n. 610 del 14 agosto 1982 (riordinamento dell'Aima) prevede nell'art. 3, lett. e), che l'Aima curi l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, integrazioni di prezzo, compensazioni finanziarie e simili disposte dai regolamenti della C.E.E. relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Per tali attivita' l'Aima puo' avvalersi della collaborazione delle regioni, stipulando con loro apposite convenzioni di durata anche pluriennale. Dalla disciplina legislativa considerata emerge con estrema chiarezza come lo Stato, per un verso, si sia riservato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione le funzioni amministrative di regolazione dei mercati agricoli, delegando nel contempo (cfr. art. 77 del d.P.R. n. 616) l'attuazione delle stesse alle regioni, eccezion fatta, tuttavia, di quelle riservate all'Aima; inoltre risulta che la cura delle erogazioni finanziarie, tra le quali vanno ricomprese quelle di cui si discute, e' attribuita in via esclusiva all'Aima, tant'e' che all'ente in questione vanno indirizzate le domande per ottenere gli aiuti finanziari previsti nel reg. C.E.E. n. 1765/92. L'attribuzione delle competenze di controllo alle regioni, effettuate con circolari, viola dunque il riparto di attribuzioni effettuato ex artt. 117 e 118 della Costituzione, e che e' stato in concreto tradotto dalla disciplina contenuta nel d.P.R. n. 616/1977; per altro verso, viola l'art. 118, secondo comma, nella parte in cui pretende di derogare con circolare a un riparto di attribuzioni stabilito con legge, rendendo cosi' palese l'invasione di competenze statali sull'ordinamento regionale, quale risulta dal vigente diritto, che si traduce nell'obbligo imposto alle regioni stesse di operare in materia di competenze riservate, in palese dispregio degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Per altro verso, considerando quanto previsto nell'art. 3 della legge n. 610/1982, lett. e) si puo' fondatamente presumere che lo Stato non abbia potere alcuno in ordine alla disciplina della funzione, che ha delegato all'Aima. Quest'ultimo ente secondo legge vigente sembra infatti essere titolare del potere di organizzazione relativo agli interventi nel mercato. II. - Violazione dell'art. 14, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tale violazione emerge con chiarezza in quella parte della circolare impugnata, con la quale si vuole attribuire alle regioni il potere di sopralluogo nelle aziende agricole, al fine di controllare la veridicita' delle dichiarazioni, rese dagli imprenditori al fine di ottenere le compensazioni C.E.E. Trattasi dunque da parte delle regioni di esercitare un potere di accesso e/o comunque di accertamento che ricade sotto il dettato dell'art. 14, secondo e terzo comma, e come tale dovrebbe essere attribuito alle regioni con legge, anche di natura speciale. Sicuramente non e' sulla base di una circolare che le regioni potranno esercitare il suddetto potere, per cui nella sostanza, anche sotto questo profilo si deve trarne l'ineluttabile conseguenza per cui sono gli organi di polizia giudiziaria o amministrativa dello Stato preposti al controllo del mercato agricolo o aventi poteri in materia economica e dover esercitare i controlli richiesti dallo Stato alle regioni.